Statuto

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Indice

Art. 1 (Denominazione)

È costituita una associazione denominata "Associazione Donne della Banca d’Italia". L’Associazione è dedicata a Maria Paola Gaetano, che fin dall’inizio ha condiviso il progetto e che molto ha contribuito per la sua realizzazione.

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Art. 2 (Sede e articolazioni territoriali)

L’Associazione ha sede in Roma. Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo può essere trasferita la sede nell'ambito del detto Comune; per il trasferimento della sede in altro Comune è necessaria la delibera assembleare assunta con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Per la migliore realizzazione dei fini sociali, l’Associazione potrà svolgere la propria azione con articolazioni territoriali istituite con delibera dell’Assemblea, che opereranno secondo apposite norme regolamentari proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea.

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Art. 3 (Finalità dell’associazione)

L’Associazione Donne della Banca d’Italia è un'associazione tra lavoratrici, sia in servizio sia in quiescenza, della Banca d’Italia, indipendente, autonoma e senza fini di lucro. All’Associazione possono partecipare anche le lavoratrici dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione si propone di valorizzare il ruolo delle lavoratrici in Banca d’Italia e perseguirne il giusto riconoscimento nonché sensibilizzare sul diritto alla parità tra generi e alla non discriminazione sia all’interno sia all’esterno della Banca d’Italia.


A tal fine, l’Associazione si adopera per:

  • contribuire alla diffusione nell’ambiente di lavoro di una cultura improntata alla parità tra generi e alla non discriminazione;
  • promuovere riunioni, convegni, seminari e curare pubblicazioni, favorendo il confronto con i rappresentanti del mondo culturale, politico, dell'informazione, sindacale, delle pari opportunità, imprenditoriale e professionale;
  • promuovere incontri, confronti ed iniziative comuni con lavoratrici di altre organizzazioni o imprese;
  • effettuare ricerche sulle caratteristiche e sulla diffusione sul luogo di lavoro di ogni forma di vessazione e, in particolare, di fenomeni di mobbing e di molestie sessuali, anche al fine di individuare iniziative dirette a prevenire i fenomeni stessi;
  • incoraggiare scambi di conoscenze e di esperienze professionali;
  • promuovere ogni altra iniziativa necessaria e utile per la realizzazione delle finalità dell’Associazione, a livello nazionale e internazionale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi.

Essa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari aventi pertinenza con gli scopi associativi.

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Art. 4 (Socie effettive)

I soci si distinguono in socie effettive e soci/socie onorari.

Sono socie effettive le lavoratrici e pensionate della Banca d'Italia e dell’IVASS che, nel condividere le finalità e il funzionamento dell’Associazione, facciano richiesta di adesione.

L'ammissione a socia effettiva sarà efficace solo a seguito del pagamento della quota associativa annuale.

La qualità di socia effettiva si perde per recesso, esclusione e morte.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo. La socia recedente è comunque tenuta al pagamento della quota associativa per l’anno solare nel corso del quale viene presentata la domanda di recesso.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea quando ricorrono gravi motivi, quali lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità e il funzionamento dell’Associazione e il mancato adempimento degli obblighi statutari.

Le socie escluse o recedute, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Le quote associative versate non sono trasferibili e non sono ripetibili o rimborsabili per alcun motivo, né per scioglimento del rapporto associativo, né per scioglimento dell'associazione.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

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Art. 5 (Socie e soci onorari)

Sono socie e soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire alla soluzione dei problemi attinenti agli scopi associativi.

L'ammissione a socio/a onorario è deliberata dal consiglio direttivo.

I soci onorari non hanno diritto di voto e non sono tenuti all’obbligo di pagamento della quota associativa annuale.

Le ipotesi di recesso ed esclusione delle socie e dei soci onorari sono disciplinate del precedente art. 4.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

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Art. 6 (Fondo associativo)

Il fondo dell’Associazione è costituito dalle quote associative, determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo, da altre eventuali erogazioni o contributi di associati e di terzi acquisiti a qualunque titolo. Il fondo dell’Associazione, ogni utile, riserva o avanzo di gestione derivante dalle attività svolte o proveniente da ulteriori apporti finanziari e patrimoniali, è utilizzato per il conseguimento dello scopo sociale e non sarà in alcun modo, anche indiretto, distribuito alle socie e ai soci.

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Art. 7 (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

  • L'Assemblea
  • Il Consiglio Direttivo.

Con apposito regolamento possono essere disciplinati aspetti organizzativi inerenti il funzionamento degli organi sociali e dell’Associazione in genere.

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Art. 8 (Composizione e convocazione dell’Assemblea)

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Inoltre l'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo delle socie effettive ovvero il Consiglio Direttivo; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta.

L’Assemblea è convocata dalla Presidente, mediante avviso di convocazione da inviarsi a tutte le socie con le modalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo - anche con l’ausilio di tecnologie informatiche o mediante avviso sul sito Internet dell’Associazione - almeno dieci giorni prima del giorno fissato; l’avviso indica il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea anche a mezzo di una rappresentante socia effettiva, munita di delega scritta. Ciascuna delegata può essere portatrice di massimo cinque deleghe.

Ogni socia effettiva ha diritto ad un voto; le socie non in regola per almeno due scadenze con il versamento delle quote associative non hanno diritto di voto in assemblea.

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Art. 9 (Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In particolare, l’Assemblea:

1.     approva il programma di attività dell’Associazione;

2.     determina le linee guida dell’Associazione in sede nazionale o internazionale;

3.     approva le modifiche dello statuto;

4.     approva i bilanci preventivo e consuntivo;

5.     delibera l’esclusione delle socie e dei soci;

6.     delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo;

7.     nomina il Consiglio Direttivo.

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Art. 10 (Deliberazioni dell’Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo ovvero dalla Vice-Presidente, in caso di assenza della Presidente, ovvero dalla persona designata dall'assemblea stessa; la Presidente dell'Assemblea nomina un segretario che redigerà il verbale dell'adunanza.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- deve essere consentito alla Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- deve essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto palese, ad eccezione delle deliberazioni relative alla esclusione di socie e soci, che sono adottate con il voto segreto.

L’Assemblea in prima convocazione si intende validamente costituita se è presente almeno metà delle socie effettive. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un quarto delle socie effettive.

L’assemblea delibera a maggioranza delle socie presenti. Per le deliberazioni relative alle materie di cui all’art. 9, punti 3 e 6, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta delle socie in prima convocazione e della maggioranza qualificata dell’80% delle socie presenti, in seconda convocazione.

Delle deliberazioni dell’Assemblea è redatto verbale.

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Art. 11 (Voto per corrispondenza o in via elettronica)

È consentita l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

La documentazione a supporto delle materie sottoposte per approvazione all’Assemblea dovrà essere resa disponibile alle socie entro i termini previsti per la convocazione dell’Assemblea. L’espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica dovrà essere consentita alle socie per un periodo non inferiore a due giorni, con modalità tali da consentire l’identificazione delle socie che hanno espresso parere favorevole, contrario, astensione. 

Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni tecniche per consentire lo svolgimento della votazione per corrispondenza o in via elettronica.

Le socie che non hanno espresso il loro voto per corrispondenza o in via elettronica lo potranno fare nel corso dell’Assemblea.

Le socie che avranno espresso il loro voto per corrispondenza o in via elettronica contribuiscono a determinare i quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea.

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Art. 12 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici socie elette - tra le socie con diritto di voto - dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, comunque dispari, e dura in carica un anno.

Le componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili non più di tre anni consecutivi.

Il Consiglio Direttivo designa al proprio interno la Presidente e la Vice-Presidente.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e delibera a maggioranza delle presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale.

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Art. 13 (Funzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo:

  • provvede all’amministrazione ordinaria dell’Associazione; a tal fine può conferire alle proprie componenti specifiche deleghe operative; per il compimento di atti di straordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo dovrà altresì ottenere l’autorizzazione dell’Assemblea;
  • attua il programma di attività approvato dall'Assemblea e pone in essere le iniziative specifiche dalla stessa indicate;
  • promuove e/o organizza seminari, convegni e incontri;
  • propone eventuali modifiche dello statuto da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea;
  • delibera l'ammissione delle socie e dei soci onorari nonché sottopone all’Assemblea le dichiarazioni di recesso;
  • propone all'Assemblea di deliberare sulle esclusioni di socie e soci;
  • convoca l'Assemblea;
  • gestisce i fondi sociali;
  • determina la quota associativa annuale da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea;
  • predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione all'Assemblea.

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Art. 14 (Compiti della Presidente)

La Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento è sostituita dalla Vice-Presidente e, in sua assenza, dalla componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di iscrizione nell’Associazione.

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Art. 15 (Fase costitutiva)

Per il primo mandato, le componenti del Consiglio Direttivo sono designate nell’atto costitutivo.

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Art. 16 (Gestione e bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio consuntivo per l'esercizio trascorso e preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, affinché tutte le associate ne possano prendere visione. In alternativa al deposito presso la sede, i bilanci preventivo e consultivo sono pubblicati sul sito internet dell’Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione sia prevista dalla legge. Qualsiasi provento dell'Associazione, dallo svolgimento della propria attività, dovrà essere utilizzato per il raggiungimento degli scopi associativi.

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Art. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'associazione si scioglie di diritto quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge; l'Assemblea, con i quorum previsti all’art 10 delle socie, potrà altresì deliberare lo scioglimento volontario dell'Associazione.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

I fondi ed i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività saranno devoluti ad altra associazione o ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

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Art. 18 (Disposizioni generali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi speciali in materia.

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