Valutazioni e maternità: la Banca risponde ad ADBI


Il  Segretario generale ha prontamente risposto  alla nostra richiesta di chiarimenti del 23 febbraio scorso, evidenziando  innanzitutto la sua personale sensibilità e attenzione al tema della genitorialità ed illustrando le iniziative intraprese per rendere più chiare le norme in vigore con riferimento alla possibilità di avanzamento di livello e di segmento anche in caso di assenza prolungata per maternità.

Riguardo alle iniziative per rendere più chiare le norme, la Circolare 299 sul “Sistema di avanzamento dell’Area manageriale e Alte professionalità”  preciserà che le assenze per maternità non interrompono il servizio e conterrà un chiaro richiamo ai valutatori a porre  - in sede di valutazione dei passaggi di segmenti e di livello - la massima attenzione nel verificare tutti gli elementi informativi disponibili, specie se le prestazioni lavorative siano state ridotte da assenze per genitorialità o per altre causali meritevoli di particolare tutela.  Egli ha infatti precisato che la prestazione lavorativa può comunque essere oggetto di valutazione ai fini dell’avanzamento.

Il Segretario Generale ha poi chiarito che non vi sono ostacoli normativi o procedurali all’assegnazione degli obiettivi a chi rientra in servizio dopo un assenza prolungata (per maternità o altro), anche dopo il 31 agosto. Inoltre, alla luce delle norme del Regolamento del Personale sarebbe legittima la circostanza che alcuni Capi assegnino gli “obiettivi” a chi rientri in servizio (per es. dalla maternità) dopo il 31 agosto e che altri, sulla base delle circostanze del caso concreto, preferiscano invece soprassedere. L’articolo 56 prevede infatti che in caso di assenza superiore a 240 giorni nell’anno la restituzione del feedback sugli obiettivi può non avvenire se il Capo diretto ritenga di non avere elementi sufficienti per valutare il raggiungimento degli obiettivi a causa della contenuta durata della prestazione resa.

Il Segretario Generale ha comunque  assicurato che l’eventuale mancata attribuzione in uno o più esercizi degli obiettivi o la mancata restituzione del relativo feedback non determina alcuna esclusione dall’esaminabilità negli avanzamenti né costituisce, di per sé, un elemento ostativo all’attribuzione del passaggio di segmento o di livello che è correlata alla verifica di un incremento stabile della qualificazione professionale, non necessariamente condizionato dall’assegnazione degli obiettivi in un dato anno.

ADBI prende atto con soddisfazione della risposta e delle precisazioni fornite che da un lato testimoniano la necessità di fare chiarezza sulle norme in vigore, dall’altro danno indicazioni ai Capi per valutare chi – nel 2017   a causa dell’assenza per maternità - abbia prestato la propria attività per un ridotto periodo di tempo ma che non per questo non può ricevere obiettivi o passaggi di livello e di segmento.