Convegno sulla violenza di genere del 24 novembre 2017


Il 24 novembre 2017 in occasione della giornata contro la violenza sulle donne abbiamo organizzato un convegno con l’Associazione Donne Giuriste Italia (ADGI) e il patrocinio della CPO di Banca d’Italia e dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Al seminario sono intervenute nell’ordine: Roberta Giuliani, Vice Presidente ADBI, Maddalena Del Re, Presidente ADGI, Angelica Adessi, Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Responsabile del Progetto Donna, Claudia Terracina, PM presso il Tribunale di Roma, Elisabetta Pierazzi, GIP presso il Tribunale di Roma, Maria Cristina Cerrato Avvocato e rappresentante dell’Associazione Differenza Donna, Roberta Zizza, membro della CPO Banca d’Italia.

Nell’incontro si è ricordato il percorso sin qui fatto per accrescere gli strumenti normativi e culturali per contrastare il fenomeno che in Italia è esteso e si manifesta   dall’insulto via web alla violenza fisica culminante talvolta in femminicidio.

Dalla ricerca dell’osservatorio italiano di Vox emerge che su Twitter - come social più attivo - un miliardo di tweet (su due mld. complessivi) è costituito da insulti a sfondo sessista; inoltre nel 2017 si sono verificati 4 mila episodi di vittime di violenza, 630 di stalking, 150 femminicidi, il 70% di quest’ultimi ad opera di partner o ex partner.

Un importante ruolo di contrasto è svolto dalle associazioni delle donne e dai Centri antiviolenza che combattono la violenza nelle sedi non istituzionali; dal legislatore che adegua le norme; dalla società civile attraverso il mondo dello sport, dello spettacolo e della scuola. Le iniziative possono essere sviluppate sia nell’ambito della prevenzione attraverso la crescita professionale e culturale delle donne e l’organizzazione di network di ascolto sia successivamente aiutando le vittime della violenza.

Il quadro giuridico offre già molte misure di tutela ma può essere ampliato. In particolare, l’art. 612 bis CP punisce gli atti persecutori, il cosiddetto stalking introdotto nel 2009. Il reato è perseguibile a querela di parte ma la remissione della querela può essere solo processuale.  Fino a quando  non è proposta  querela  per il reato di cui all'articolo  612 bis  CP, l’art. 8 del  DL 11/2009 prevede che la  persona  offesa possa esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza che può avanzare al  questore una  richiesta di  ammonimento. La Polizia può quindi fare indagini, sentire i testimoni e poi in esito ammonire l’autore; successivamente all’ammonimento del questore, in caso di reiterazione è previsto il procedimento d’ufficio. Si tratta di uno strumento flessibile ma poco diffuso e poco incisivo perché le misure cautelari non sono automatiche.

La legge 172/2012 (che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote [1] ) ha modificato l’art. 572 CPP estendendo l’applicazione della fattispecie dei maltrattamenti non solo alla famiglia ma anche ai casi di convivenza ed è intervenuto sul tema delle misure di prevenzione personali e di gratuito patrocinio da parte dello Stato. Già la Giurisprudenza di merito e di legittimità aveva allargato il campo di operatività della norma penale, ma con la legge del 2012 vi è stato una importante conferma nel diritto positivo.

L’art. 3 del DL 93/2013 prevede che le misure di prevenzione per condotte di violenza domestica siano applicate anche senza richiesta della vittima. Ciò consente di modificare l’approccio culturale; in caso di violenza domestica è previsto l’arresto in flagranza con convalida del giudice, con il risultato non solo di ovviare alla mancata denuncia della vittima, ma anche di superare una eventuale riluttanza a intervenire da parte delle forze dell’ordine, che potrebbero tendere ad ascrivere le violenze a “conflitti coniugali”. Le misure cautelari prevedono l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento del persecutore;  a volte la misura è risolutiva perché la vittima prende coscienza di sé; le misure che svolgono una funzione preventiva sono da stimolare perché possono produrre una condotta riparatoria.

La riforma approvata nel 1996 (legge 15 febbraio 1996, n. 66) che ha modificato il reato di violenza sessuale da delitto contro la morale a contro la persona ha posto al centro della tutela penale la vittima. Le successive diverse modifiche intervenute per recepire le Convenzioni di Lanzarote ed Istanbul [2] hanno consentito e ulteriormente rafforzato la responsabilizzazione della vittima.

Non va poi dimenticato che la difficoltà delle vittime ad uscire dalla relazione patologica incide sull’accertamento del reato, rendendo anche necessario svolgere indagini specifiche da parte della polizia giudiziaria, che infatti oggi può fare ricerche telematiche in ospedale su denunce precedenti.  Tra gli aspetti passibili di miglioramento vi è l’attuale mancanza di una specifica banca dati - che rende difficile identificare l’autore di violenze che invece è seriale e non ha interesse a relazionarsi diversamente - e un risarcimento economico per le vittime.

In sintesi, occorre superare l’idea del legislatore che inquadra le donne come soggetti deboli (al pari dei fanciulli), erroneo da un punto di vista culturale perché occorre raggiungere dignità e autonomia. La donna non è un soggetto debole, è una vittima. L’uso della violenza la vuole debole, ed è usata proprio per creare e riaffermare rapporti di forza.  A questo proposito è stato sottolineato il legame psicologico che c’è tra vittima e carnefice. La vittima della violenza di genere soffre in modo particolare perché ha instaurato una relazione con l’autore, frequentemente vive in solitudine, senza assistenza di reti familiari o sociali, finisce per attribuirsi la responsabilità della violenza, o magari la sminuisce, vivendo uno stato di soggezione che la fa sentire responsabile del maltrattamento.

Denunciare può diventare pericoloso perché può innescare un’escalation di violenza se alla denuncia non segue tutela adeguata sotto forma di sorveglianza speciale e divieto di risiedere. Occorre inoltre una formazione specifica sulla violenza di genere, per evitare di ricondurla a un conflitto coniugale quando invece la violenza è esercizio di potere.

È importante su questo tema fare conoscenza, intesa come accrescere la consapevolezza, e fare prevenzione ma anche come guida all’azione. Per agire sulle giovani generazioni occorre partire dall’ambito familiare e occorrono anche interventi di sistema, mediante azioni educative nelle scuole, in termini di prevenzione e di difesa ma anche nella promozione di rapporti basati sul rispetto reciproco e sulla parità tra i generi. I mezzi di comunicazione hanno un ruolo fondamentale nel trasmettere un’immagine egualitaria e non stereotipata delle donne e degli uomini nella società. A questo proposito è stato ricordato che, durante la Presidenza di Anna Maria Tarantola, nel 2013 la RAI fu il primo mezzo di servizio pubblico in Europa ad assumere una policy di genere che si è tradotta in una forte attenzione verso una corretta rappresentazione della figura femminile (per es. nelle fiction) e nella ricerca di un maggiore equilibrio di genere nella politica interna dell’azienda e nella programmazione (conduttori, ospiti, esperti, concorrenti).

Un secondo aspetto da evidenziare è l’importanza delle statistiche sulla violenza di genere. Nello specifico, in virtù della convenzione con il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Istat ha condotto due indagini ad hoc “sulla sicurezza delle donne” (nel 2006 e nel 2014) interamente dedicate al fenomeno della violenza – fisica, sessuale e psicologica - subita dalle donne dentro e fuori le mura domestiche. Sono stati analizzati i principali indicatori del fenomeno, tra cui i tassi di vittimizzazione delle donne in relazione ai diversi tipi di violenza, all'autore della violenza e ad alcune caratteristiche socio-demografiche, come cittadinanza, età e area geografica di residenza delle donne [3].

È altrettanto importante condurre studi che analizzino l’evoluzione delle relazioni sociali tra uomini e donne, l’impatto degli stereotipi e dell’immagine della donna nella società (a scuola, nel mondo del lavoro, in famiglia), il nesso tra partecipazione al mercato del lavoro e violenza. Sulla base dei risultati di queste ricerche si possono disegnare politiche efficaci a supporto della partecipazione femminile al mercato del lavoro secondo sempre un approccio “di sistema”: non solo le tradizionali politiche attive e passive del lavoro, ma anche politiche per la mobilità e abitative, per la cura dei bambini e degli anziani, andando così a rimuovere ogni possibile ostacolo alla partecipazione delle donne alla vita economica.



[1] Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote).

[2] La Convenzione di Istanbul è una convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2011. Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità dei colpevoli. La Convenzione è stata ratificata in Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

[3] Cfr. l’ Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica Giorgio Alleva (PDF).